Settore sanitario. Tornando alla fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, relativamente alle fatture i cui dati sono inviati al sistema stesso.
L’esonero non dovrebbe valere, dunque, se il cliente esercita il diritto di opposizione all’invio. Rimane da capire se, considerate le problematiche in materia di riservatezza dei dati, l’esonero debba essere letto come un divieto di fatturazione elettronica, oppure se questa possa comunque essere emessa volontariamente.
Attenuazione delle sanzioni e termini di emissione. Al fine di tenere conto delle difficoltà di avvio del nuovo adempimento, l’art. 10 del dl 119/2018 introduce, in una prima fase, quanto segue: viene previsto che per le violazioni commesse nel primo semestre del 2019 e, per i contribuenti mensili, fino al mese di settembre 2019:
- Non si applicano sanzioni se la fattura elettronica sia emessa entro il termine per l’effettuazione della liquidazione dell’imposta relativa al periodo di riferimento, cioè entro il 15 del mese successivo per i contribuenti mensili, ovvero entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali;
- Si applicano le sanzioni ridotte dell’80%, e dunque nella misura del 20% di quella edittale, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento.
Per esempio: il contribuente mensile tenuto a emettere (e trasmettere al Sdi) il 19 gennaio 2019 la fattura per un’operazione imponibile, il quale non abbia provveduto tempestivamente all'adempimento:
- non sarà soggetto a sanzione se emette la fattura elettronica entro il 15 febbraio 2019
- sarà soggetto alla sanzione attenuata se emette la fattura entro il 15 marzo 2019.
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