La fattura cartacea formata nel 2018 e non consegnata, non spedita o non inviata a mezzo mail entro lo stesso anno, si considera non emessa. Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Conseguentemente, se la spedizione del documento analogico avviene dopo l’inizio del nuovo anno, cioè allorquando troverà applicazione il nuovo obbligo, la fattura non avrà alcun valore fiscale e si considererà non emessa. Analogamente per l’acquirente il documento non costituirà titolo idoneo per far valere il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Premessa
Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per quasi tutti i soggetti. In realtà, in base alle ultime stime, si calcola che ancora cinque documenti su dieci saranno emessi in formato analogico.
L’elenco dei contribuenti esonerati è cresciuto progressivamente sia a seguito dell’intenzione di escludere i soggetti di “minori dimensioni”, sia a causa dei rilievi formulati dal Garante della privacy. Sono stati così esclusi i contribuenti tenuti ad inviare i dati delle operazioni poste in essere al Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta dei medici, degli psicologici, delle farmacie, ecc. L’esonero dal nuovo obbligo è per ora circoscritto al solo anno 2019. Sarà necessario verificare se sarà confermato anche per il futuro, ovvero se i problemi dovuti al rispetto della normativa sulla privacy saranno superati.
Sulla base di precedenti esperienze le maggiori difficoltà si manifesteranno durante la fase di passaggio da un sistema ad un altro, cioè nel periodo transitorio dove la “carta” sarà progressivamente abbandonata per lasciare sempre più spazio ai documenti emessi in formato digitale.
L’entrata in vigore del nuovo obbligo
L’obbligo di emissione della fatturazione elettronica nei confronti di professionisti privati ed imprese private scatterà dal 1° gennaio del 2019.
In realtà, in alcuni casi, il legislatore ha previsto l’anticipazione del nuovo adempimento. Ad esempio è già in vigore il medesimo obbligo con riferimento alle prestazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 1° luglio 2018 anche le cessioni di carburanti per autotrazione devono essere documentate con l’emissione delle fatture in formato digitale. Il nuovo adempimento non riguarda, però, le cessioni effettuate dai gestori degli impianti stradali. In questo caso il c.d. “decreto dignità” ha disposto, durante la conversione in legge, il rinvio del nuovo obbligo al 1° gennaio prossimo, quando interesserà la maggior parte dei contribuenti.
In linea di principio, nell'anno 2018 le transazioni saranno documentate con l’emissione di fatture in formato analogico. E’ dunque necessario comprendere quando una fattura possa considerarsi emessa. Infatti, l’emissione dei documenti a far data dall'inizio dell’anno prossimo dovrà avvenire unicamente in formato digitale.
Il momento di emissione della fattura nel periodo di imposta 2018
L’Agenzia delle entrate ha chiarito, con una delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet che, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale scatta dal 1° gennaio 2019. Il momento da cui decorre l’obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Diviene dunque essenziale individuare quando il documento formato si considera emesso.
La fattura emessa in formato cartaceo costituisce, fino al termine dell’anno 2018, il formato più frequentemente utilizzato. L’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la compilazione debba essere effettuata in “duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte”. Il secondo esemplare, avente contenuto identico, deve essere conservato e registrato a cura del cedente o prestatore.
La formazione della fattura “cartacea” rappresenta un mero atto interno che non assume alcun rilievo fiscale fin quando il documento non viene consegnato o spedito all'acquirente committente. Fino a questo momento il documento non può considerarsi emesso.
L’atto di consegna o spedizione del documento ha assunto una valenza diversa nel tempo anche a seguito dell’evoluzione della tecnologia. E’ stata ritenuta legittima la consegna della fattura tramite Poste Italiane SpA, le agenzie di recapito, le imprese in regime di concessione, la consegna diretta a mano, ecc. L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto anche la possibilità di inviare il documento cartaceo tramite fax o posta elettronica non certificata. Sotto questo profilo il documento non cambia natura e deve comunque essere considerato emesso in formato cartaceo anche se l’invio viene effettuato tramite posta elettronica. In buona sostanza la spedizione a mezzo mail viene considerata una forma più moderna di invio del documento, che però continua a conservare le caratteristiche di “fattura cartacea”. I diversi documenti di prassi che si sono succeduti nel tempo hanno considerato corretto tale modo di operare subordinatamente alla materializzazione, quindi alla stampa, di tale documento. Pertanto, tale documento, oltre ad avere il medesimo contenuto per l’emittente ed il ricevente, deve essere stampato dall'uno e dall'altro soggetto. Se manca la stampa il documento si considera inesistente.
Fino al termine dell’anno la fattura cartacea potrà essere “generata” con uno strumento informatico ed ancora inviata a mezzo mail. Diversamente dalla fattura elettronica, le parti dell’operazione, cedente e cessionario, hanno l’obbligo di materializzare il documento informatico su supporto cartaceo. La stampa del documento in formato cartaceo costituirà l’originale della fattura. In tale situazione la materializzazione si rende necessaria in quanto il documento è carente dei requisiti costituiti dal riferimento temporale e dagli altri requisiti in grado di garantirne l'immodificabilità del contenuto. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005 e con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006.
In ogni caso, la conclusione è la stessa: se il documento non viene trasmesso a mezzo mail e stampato entro la fine dell’anno 2018 si considera semplicemente formato e non emesso.
Se il documento dovesse essere emesso tardivamente rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, ma dal 1° gennaio 2019 in avanti, l’emittente non potrà utilizzare il formato cartaceo, ma esclusivamente quello elettronico.
La trasmissione della fattura elettronica
L’art. 21, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972 dispone che: “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Conseguentemente, come già anticipato, se dopo aver formato il documento lo stesso non viene inviato o trasmesso entro il termine dell’anno 2018, la predisposizione della fattura è un atto meramente interno che non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali.
Il punto è stato ultimamente affrontato dall'Agenzia delle entrate con una delle FAQ recentemente pubblicate sul proprio sito Internet. L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un documento formato e recante una data dell’anno 2018 ed inviato entro il termine dello stesso anno. Secondo l’Amministrazione finanziaria se il documento è stato emesso e trasmesso nell'anno 2018 in modalità cartacea ed è stato ricevuto dal cessionario committente nell'anno 2019, l’utilizzo del formato cartaceo è sicuramente ammissibile e corretto. Il documento ha valore fiscale e l’acquirente può esercitare il diritto alla detrazione. Dall'inizio dell’anno prossimo il nuovo obbligo sarà pienamente in vigore. Pertanto, diversamente dal caso precedente, se l’invio della fattura, anche a mezzo mail, dovesse essere effettuato dal 1° gennaio 2019 in avanti, il documento si considererà emesso all'atto dell’invio/trasmissione e l’unico formato ammissibile sarà quello elettronico.
L’invio della fattura in formato cartaceo dal 1° gennaio dell’anno nuovo, anche se il documento reca la data del precedente anno 2018, non si considererà valido. La fattura si considererà quindi non emessa.
Deve poi considerarsi che la fattura elettronica, per essere considerata emessa, deve superare i controlli formali del Sistema di Interscambio. Qualora dovesse verificarsi l’ipotesi di scarto, come chiarito dal provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, n. 89757/2018, il documento non si considererà emesso. Il contribuente avrà a disposizione cinque giorni di tempo per ripetere l’operazione e se i controlli formali dovessero essere superati, la fattura si considererà emessa tempestivamente, cioè non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, “ora per allora”.
( fonte : mysolution.it )
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