Ad integrazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 , e alla luce di quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la privacy 20 dicembre 2018, n. 511 , l’Amministrazione fiscale ha precisato che renderà disponibile – ai fini della consultazione e acquisizione (download) – l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettuerà la memorizzazione, solo nel caso in cui il soggetto Iva – o un intermediario appositamente delegato – oppure il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell’Agenzia, è sufficiente che l’adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato l’adesione al servizio. Il documento dispone inoltre quanto segue:
1. i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio – SdI);
2. in assenza dell’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (esclusi quelli di cui al comma 2, lettera g), nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento;
3. tali dati saranno resi disponibili in consultazione esclusivamente ai soggetti Iva e ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di partita Iva (ad esempio enti non commerciali e condomini);
4. qualora il cessionario/committente sia un consumatore finale che non ha aderito al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute;
5. nel periodo transitorio, e – più precisamente – fino al momento in cui sarà resa disponibile la funzionalità di adesione (3 maggio 2019) e per il periodo che sarà previsto per effettuare l’adesione stessa (60 giorni), per consentire ai contribuenti titolari di partita Iva, nonché ai condomini e agli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute, l’Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione;
6. l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
a. presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall'area riservata del sito web delle Entrate;
b. assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.
( fonte : mysolution.it )
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