Il sistema di fatturazione elettronica, così come delineato dal Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile scorso, non avrà lunga vita. A seguito dei rilievi del Garante della Privacy – formalizzati con il provvedimento n. 481 del 15 novembre scorso – e del successivo tavolo di lavoro che ha visto Garante ed Agenzia lavorare congiuntamente alle necessarie migliorie al sistema – così come sintetizzato nel successivo Provvedimento del Garante del n. 511 del 20 dicembre – l’Agenzia corre a ripari, rivedendo il funzionamento del Sistema di Interscambio. Le molte migliorie in programma, che necessiteranno di un certo numero di mesi per poter divenire operative, sono state formalizzate nel Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 524526/2018 del 21 dicembre 2018.
Premessa
Con il provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018 , il Garante della Privacy aveva formalmente avvertito l’Agenzia delle Entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del ciclo connesso all'obbligo di fatturazione elettronica (ai sensi dell’art. 1del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei provvedimenti n. 89757 del 30 aprile 2018 e n. 291241 del 5 novembre 2018 del Direttore dell’Agenzia) erano potenzialmente lesivi delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (rego2016042700679) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR – Privacy).
Le contestazioni mosse all'Agenzia delle Entrate si fondano sostanzialmente su due aspetti critici: la sproporzione dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento dei dati stessi, e la delicatezza dei dati stessi. In buona sostanza, il Garante ha ravvisato nell'impianto delineato dall'Agenzia delle Entrate la possibilità di raccogliere informazioni fortemente in esubero rispetto a quelle necessarie all'effettuazione dell’attività di verifica fiscale, nonché la potenziale esposizione di informazioni riservate (stato di salute, vicende giudiziarie, ecc.) ad un trattamento sistematico che nulla ha a che fare con il controllo dell’evasione.
Per riportare il sistema in linea con quanto previsto in materia di Privacy, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento 524526/2018 del 21 dicembre 2018, andando a modificare in parte il precedente Provvedimento del 30 aprile 2018 in materia di impianto del sistema di fatturazione elettronica e, conseguentemente, il successivo Provvedimento del 5 novembre 2018 in materia di deleghe agli intermediari in ambito di e-fattura.
Conservazione integrale dei files XML solo su espressa richiesta
Uno dei “punti deboli” in ambito privacy del sistema di fatturazione elettronica era la previsione che i files fattura XML fossero conservati, integralmente, nei server dell’Agenzia delle Entrate, disponibili per il download da parte del contribuente o dell’intermediario a tal proposito delegato, fino alla fine del secondo anno successivo a quello di emissione / ricezione.
Questa impostazione rende, infatti, sostanzialmente disponibile nelle “mani” dell’Agenzia delle Entrate un’enorme mole dei dati (ivi compreso il dettaglio fattura), il cui trattamento non è necessario per il perseguimento della legittima finalità di controllo fiscale.
Con le modifiche apportate con il Provvedimento 21 dicembre 2018, il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici non sarà più “automatico”, bensì disponibile solo previa espressa richiesta del contribuente interessato.
Sarà dunque necessario richiedere espressamente all'Agenzia, tramite la sottoscrizione di un apposito accordo di servizio, che i files XML vengano conservati e resi disponibili nella loro interezza. Diversamente, una volta completata l’attività di controllo e recapito, l’Agenzia potrà conservare esclusivamente una parte delle informazioni, ovvero esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del D.P.R. 633 del 1972, nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash.
In sostanza, salvo espressa richiesta da parte del contribuente, l’Agenzia potrà mantenere solo i “dati fiscalmente rilevanti”, similari a quelli già attualmente oggetto di trasmissione con la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, mentre il corpo della fattura non potrà essere mantenuto negli archivi informatici del Sistema di Interscambio.
Tutto questo, tuttavia, richiede una serie di interventi di carattere informatico che non saranno immediatamente operativi. Occorreranno infatti alcuni mesi di “periodo transitorio” nel corso del quale, in via provvisoria, il files XML saranno comunque memorizzati integralmente, salvo poi essere “depurati” dei dati in esubero non appena il sistema sarà allineato da un punto di vista tecnico.
La nuova adesione al servizio di consultazione integrale delle fatture elettroniche
I contribuenti che intendessero far mantenere il contenuto integrale dei files fatture negli archivi dell’Agenzia delle Entrate dovranno esprimersi in tal senso mediante espressa adesione al servizio, che potrà essere comunicata grazie ad una nuova opzione presente nell'area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi, a partire dal 3 maggio 2019.
L’adesione potrà essere comunicata sia direttamente dal contribuente in possesso delle credenziali di accesso Fisconline, SPID o carta CNS, oppure tramite gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3 , del D.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
È bene precisare che la fattura, per sua natura, vede due soggetti coinvolti: il soggetto emittente ed il soggetto ricevente. L’eventuale adesione al servizio di consultazione integrale da parte di uno dei due comporterà la conservazione integrale delle informazioni, ma i dati “non fiscali” (come sopra delineati) saranno resi disponibili solo alla parte che ha aderito all'accordo di servizio di consultazione integrale.
I file delle fatture elettroniche saranno disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, e saranno automaticamente cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione.
In caso di mancata adesione al servizio saranno resi disponibili ai contribuenti solo i sovra citati “dati fiscali”, e per un periodo ben più esteso: fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Nel caso in cui il cliente sia soggetto “consumer”, in caso di mancata adesione al servizio non sarà reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. In buona sostanza, il “privato” non troverà mai alcuna fattura elettronica nel proprio Cassetto Fiscale, a meno che non ne faccia espressa richiesta, e quanto sopra nemmeno con riferimento ai dati fiscali minimali.
In caso di avvenuta adesione, infine, sarà sempre possibile per qualsiasi contribuente esprimere recesso dal servizio. Il recesso sarà immediatamente efficace e comporterà l’immediata interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse e ricevute.
Il periodo transitorio
Come si è detto, le modifiche in programma non saranno immediatamente operative. Sino al 3 maggio 2019, data a partire dalla quale i contribuenti o i loro intermediari delegati potranno esprimere eventuale adesione al servizio di consultazione integrale, e per i sessanta giorni successivi (nel rispetto dei termini di cui allo Statuto del Contribuente), l’Agenzia memorizzerà in via provvisoria l’intero contenuto dei files XML, rendendoli disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.
In buona sostanza, per tutto il primo semestre 2019, di fatto nulla cambierà. Tuttavia, laddove, al termine dei 60 giorni concessi per esprimersi, il contribuente non richieda espressamente che venga mantenuta la conservazione integrale, i files memorizzati nel periodo transitorio saranno cancellati, nel termine di 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.
La disponibilità delle informazioni per le attività di controllo
È stata rivista anche la modalità di accesso alle informazioni ai fini delle attività di controllo, con la riscrittura integrale di quanto inizialmente previsto al punto 10.3 del Provvedimento 30 aprile 2018.
Laddove il contribuente richieda la conservazione integrale dei files XML, i dati memorizzati potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanzia per le attività di controllo di cui agli art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 127 del 2015, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Come si legge nel Provvedimento 21 dicembre 2018, “tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente.”
( fonte : mysolution.it )
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