Nei casi in cui la fattura elettronica debba essere emessa con l’applicazione del bollo, bisogna tenere presente che non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.
La normativa di riferimento è contenuta nel d.p.r. 642/1972, che all’articolo 13 prevede le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica che in quello della fattura elettronica (così come negli altri casi in cui l’imposta di bollo dovesse essere dovuta ovvero ricevute o documenti diversi).
Il documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47. La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale d (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari). Tale regole non cambia per la fattura elettronica; quello che cambia è ovviamente la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.
Bollo su fattura elettronica: quando è dovuto?
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47.
L’obbligo è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:
- articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
- articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili.
Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Per intenderci, le fatture emesse dai contribuente in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all’imposta di bollo, al di là della circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.
Dicitura assolvimento imposta di bollo virtuale in fattura
La dicitura da inserire in una fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è la medesima sia nel caso delle fatture analogiche/cartacee che in quelle elettroniche ovvero:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”
Ovviamente la questione della dicitura da inserire in fattura perde di significato nel caso delle fatture elettroniche; in questi casi, infatti, il contribuente sarà semplicemente tenuto a valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.
Imposta di bollo su fattura elettronica e altri documenti rilevanti ai fini tributari
La norma di riferimento per le corrette modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica e sugli altri documenti rilevanti ai fini tributari è l’articolo 6 del DM 17 giugno 2014:
“1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.
Versamento imposta di bollo virtuale su fattura elettronica ed altri documenti rilevanti ai fini fiscali
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti rilevanti ai fini fiscali in un determinato periodo d’imposta:
- è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gli anni bisestili in cui la scadenza diventa il 29 aprile;
- deve essere assolto mediante versamento con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 2501.
Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i documenti cartacei
Attenzione: l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale anche per i documenti emessi in formato cartaceo/analogico. Tuttavia, in questi casi occorre rispettare un’apposita procedura prevista dalla normativa vigente e regolamentata dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura è disciplinata dall’articolo 15 del dpr 642/1972.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.
L’Agenzia delle Entrate – a seguito del rilascio dell’autorizzazione – liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.
La dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo è la base di calcolo per:
- la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno considerato;
- la liquidazione provvisoria dell’anno in corso.
L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.
Il versamento si effettua con modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 2505 per le rate bimestrali;
- 2506 per l’acconto;
- 2507 per le eventuali sanzioni;
- 2508 per eventuali interessi.
Le eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.
Attenzione: tale procedura non si applica alle fatture elettroniche ed agli altri documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali, così come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E del 14 aprile 2015 (si legga, in particolare quanto riportato alla fine di pagina 5 della circolare medesima).
Sanzioni mancato pagamento imposta di bollo
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.