Sezionali IVA
Domanda
Nel caso di una contabilità semplificata, oltre alle normali fatture attive e/o passive, ci potranno essere
ricevute fiscali (ad esempio, di alberghi/ristoranti per cui si è deciso di non farsi rilasciare fattura),
quietanze di assicurazioni, bonifici per affitti, costi del personale, interessi passivi e, non ultimo, le rettifiche
di fine anno (TFR, ammortamenti, ecc.). Per tutti questi costi si dovrà procedere con una protocollazione
a parte e, quindi, istituire un sezionale IVA ad hoc?
Risposta
Per gli ulteriori costi presenti in una contabilità semplificata si ritiene preferibile istituire un sezionale
IVA ad hoc.
“Reverse charge” e autofatture con controparti estere
Domanda
Si chiede se, in caso di fatture per servizi emesse da soggetti esteri UE ed extra-UE, le prime da integrare,
le seconde da autofatturare, così come anche di bollette doganali, la registrazione continuerà
ad essere come un tempo, vale a dire solo cartacea (nessun invio allo SDI, solo – si fa per dire – il cd.
“esterometro”), con ulteriore sezionale IVA.
Risposta
In una delle riposte fornite in sede di Videoforum del 12 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha
ricordato che, con la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, è stato chiarito che il reverse charge interno può
essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano risoluzione 10
aprile 2017, n. 46/E, nonché circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E), ossia, ad esempio, predisponendo un
altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per
l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che per le fatture soggette a reverse charge esterno
(vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti
e realizzati da soggetto non residente; sul punto si evidenzia comunque che, impropriamente,
l’Agenzia delle entrate ricomprende gli acquisti da soggetti extra-UE nel reverse charge, quando, invece,
tali operazioni sono soggette ad autofattura), il cessionario/committente non è soggetto alle
regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il ”nuovo”
spesometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Attenzione
Da quanto scritto discende che le modalità di gestione del reverse charge interno non sono
applicabili con riferimento ai rapporti con l’estero, così come non si dovranno gestire in formato
elettronico le autofatture con controparti extra-UE.
Con riferimento, infine, alle bollette doganali, si evidenzia che, ad oggi, non è prevista alcuna emissione
di fattura elettronica per le operazioni di importazione, per cui si continuerà a ricevere i documenti
nello stesso formato attuale, salva l’opzione per il “fascicolo elettronico”. I dati relativi alle
importazioni documentate da bolletta doganale potranno non essere inseriti nel nuovo esterometro,
in virtù della possibilità prevista al punto 9.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 30 aprile 2018, secondo cui la comunicazione è “… facoltativa per tutte le operazioni per le quali
è stata emessa una bolletta doganale”.
Ricevute fiscali e scontrini
Domanda
Si chiede di sapere se le ricevute fiscali rilasciate, ad esempio, da parrucchieri/barbieri saranno sostituite
dal 1° gennaio 2019, con le cd. fatture elettroniche semplificate.
Risposta
I soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, anche dal 1° gennaio 2019, continueranno ad utilizzare
gli scontrini ovvero le ricevute fiscali. Qualora il cliente chieda fattura, la stessa, dal 1° gennaio
2019, andrà emessa in formato elettronico.
Operazioni estero e intrastat
Domanda
Per le fatture di acquisto intra (beni merce – servizi), anche qualora siano escluse dalla compilazione
ed invio intrastat, deve essere fatto lo spesometro?
Risposta
Le operazioni con controparti estere, nel caso in esame comunitarie, vanno trasmesse nel nuovo
esterometro, così come chiarito da ultimo dall’Agenzia delle entrate in sede di Videoforum del 12
novembre 2018. Qualora ricorra l’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat, anch'essi andranno trasmessi (tale ultimo punto è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate in sede di Videoforum del 15 novembre 2018).
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