1) – Il ristorante e la fattura per il cliente
Domanda
Nel settore della ristorazione, quando un cliente chiede la fattura, deve essere fatta subito cartacea e poi elettronica? Ma la fattura cartacea è una fattura fiscale e, quindi, si avrà una doppia emissione?
Risposta
Andrà emessa copia cartacea della fattura, che contenga tutti i dati fiscali obbligatori, che saranno riportati nella fattura elettronica, che potrà essere spedita successivamente, tenendo presente che, dal 1° luglio 2019, si potrà spedire entro 10 giorni successivi al momento di effettuazione dell’operazione. Non vi sarà emissione “doppia”, in quanto la fattura cartacea è copia di quella elettronica.
Si consiglia di inserire nella fattura cartacea una dicitura del tipo “copia della fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI”.
2 ) – Data della fattura e della trasmissione
Domanda
Il problema riguarda la data della fattura, cioè quella del documento e quella dell’invio; più precisamente: se si elaborano le fatture differite con data 31 gennaio, riepilogando tutti i DDT del mese e se, per diversi motivi, non si inviano proprio il 31 gennaio, ma il 4 febbraio, cosa succede sia al fornitore che al cliente?
Risposta
Ciò che conta ai fini fiscali è la data del documento di spesa, indipendentemente dalla sua trasmissione, che potrà essere effettuata, dal 1° luglio 2019, anche 10 giorni dopo (ancorché per il primo semestre 2019 non vi saranno sanzioni, se i documenti comunque rientrano nella corretta liquidazione IVA). Quindi, nel caso prospettato, non si intravvedono problemi né per il fornitore né tanto meno per il cliente.
3) – Durata della conservazione delle fatture e della relativa convenzione
Domanda
Per quanto tempo sono conservate le fatture nel portale fatture corrispettivi dell’Agenzia delle entrate?
Risposta
Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della convenzione è di 3 anni; quindi, per potere continuare a fruirne, occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza, secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l’approssimarsi della scadenza della convenzione.
Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla convenzione stessa.
4 ) – Fattura elettronica e contabilità separata
Domanda
Per la gestione della fatturazione le aziende in contabilità separata ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, devono avere due codici SDI differenti?
Risposta
Assolutamente no. Fermo restando che poi le fatture dovranno essere imputate contabilmente alla corretta attività, “esente” ovvero “soggetta”.
5 ) – La delega all'intermediario
Domanda
Per quanto riguarda la delega al professionista per la fatturazione elettronica, è giusto barrare solo la casella 2?
Risposta
Stante il modello da ultimo approvato con provvedimento direttoriale 5 novembre 2018, la casella da barrare per la delega al professionista è la n. 4, che recita “Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche”.
6 ) – Fattura elettronica e accompagnatoria
Domanda
Qual è il corretto comportamento di un commerciante al dettaglio (ad esempio, fioraio) che deve emettere una fattura accompagnatoria con consegna con mezzi propri al cliente? Può stampare una copia di cortesia da portare con la merce e poi trasmettere entro le ore 24 la fattura elettronica o è meglio che la fattura elettronica e la stampa di cortesia (se necessarie, per evitare contestazioni ad un controllo fuori dai locali d’impresa) siano contestuali?
Risposta
Si ritiene possibile stampare una copia della fattura che accompagna la merce e trasmettere la stessa al SDI entro le ore 24, tenendo presente che, dal 1° luglio 2019, sarà comunque possibile inviarla entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell’operazione.
7 ) – Fattura elettronica e immediata
Domanda
Come si deve comportare un’azienda di commercio all'ingrosso, la cui merce viaggia con la fattura immediata?
Deve utilizzare il DDT e poi emettere la fattura elettronica entro il 15 del mese successivo o può stampare la fattura elettronica in copia di cortesia ed inviarla entro i dieci giorni successivi allo SDI?
In sintesi, con quale documento di accompagnamento può viaggiare la merce, oltre al DDT?
Risposta
Si ritiene che la merce possa viaggiare con la copia della fattura che sarà poi trasmessa al SDI. La fattura, dal 1° luglio 2019, potrà essere trasmessa entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell’operazione. Inoltre, si ricorda che il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per il solo primo semestre 2019, ha previsto l’inapplicabilità delle sanzioni (dal 90 al 180 per cento dell’imposta), se le fatture elettroniche sono emesse entro i termini previsti per la liquidazione IVA del periodo di effettuazione dell’operazione, ovvero la riduzione nella misura dell’80 per cento, qualora la fattura, emessa in ritardo rientri nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
8 ) – Fattura elettronica e momento di emissione
Domanda
Se in data 15 novembre 2019 riceviamo un pagamento per una prestazione di servizi, quanto tempo abbiamo per emettere la fattura elettronica, indicando come data di emissione il 15 novembre 2019?
Risposta
Nel caso in esame, ad oggi, la fattura va emessa entro le ore 24 dall'accredito del pagamento nel proprio conto corrente. Invece, dal 1° luglio 2019, la fattura andrà emessa/trasmessa allo SDI entro 10 giorni dall'accredito del pagamento nel proprio conto corrente.
9 ) – Registrazione codice destinatario e comunicazione ai fornitori
Domanda
Si chiede se, una volta che il codice destinatario è stato inserito nell'apposita sezione sul portale dell’Agenzia delle entrate, deve essere comunicato a tutti i fornitori?
Risposta
Nel caso in cui vi sia stata preventiva registrazione, sul sito dell’Agenzia delle entrate, del codice destinatario ovvero PEC dove ricevere le fatture elettroniche, non vi sarà necessità di comunicarlo ai cedenti/prestatori. In tale caso, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, il cedente/prestatore, in sede di invio al SDI, dovrà indicare il codice convenzionale «0000000». La fattura si considererà correttamente emessa, in quanto il SDI trasmetterà la fattura elettronica direttamente al codice destinatario ovvero PEC indicato dal cessionario/committente in fase di registrazione presso l’Agenzia delle entrate e rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna.
10 ) – Fattura elettronica nei confronti del privato estero
Domanda
Nel caso di emissione di una fattura ad un cliente privato francese, come si procede per inviare la fattura elettronica? Cosa si indica in luogo del codice fiscale?
Risposta
Nel caso in esame, essendo il privato estero, non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ancorché tali informazioni dovranno transitare nel nuovo “esterometro”.
Nulla vieta comunque di emettere fattura elettronica, venendo meno in tale caso l’obbligo di comunicazione dell’esterometro e, in tale caso, si dovrà riportare un dato identificativo fiscale del soggetto privato della UE.
Ad oggi su tale questione l’Agenzia non ha chiarito le modalità di controllo del tax code estero.
11 ) – Fattura elettronica per le associazioni
Domanda
Si chiede se le associazioni non riconosciute e riconosciute (ad esempio, APS) che hanno partita IVA devono emettere fattura elettronica per le attività connesse commerciali?
Risposta
Ad oggi non sono previste cause di esclusione per le fatture emesse dalle associazioni. Conseguentemente, le associazioni, per le operazioni attinenti alla sfera commerciale, rilevanti ai fini IVA, dovranno emettere fattura in formato elettronico dal 1° gennaio 2019.
12 ) – Preventiva registrazione della PEC o del codice destinatario
Domanda
In caso di registrazione di una PEC come indirizzo telematico prevalente per la ricezione delle fatture passive, se alcuni fornitori dovessero indicare nella fattura elettronica una PEC diversa, si riceveranno le fatture elettroniche solo sull'indirizzo registrato come prevalente o anche sulla PEC secondaria indicata nella fattura?
Risposta
Nel caso di preventiva registrazione della PEC, le fatture, indipendentemente dall’indirizzo PEC indicato nella fattura da parte del cedente/prestatore, verranno recapitate dal SDI alla PEC registrata.
13 ) – Servizi di emissione e conservazione
Domanda
Oltre al servizio di conservazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, è possibile affidarsi a soggetti terzi ed avere entrambi i servizi attivi contemporaneamente?
Risposta
I servizi di emissione e conservazione possono essere delegati secondo il modello approvato da ultimo con Provv. dir. 5 novembre 2018.
14 ) – Le fatture elettroniche dell’artigiano
Domanda
Un artigiano emette “rapportino” per ogni intervento presso il cliente con partita IVA (con dettaglio prestazione eseguita e prodotti usati). Può, quando emette la fattura elettronica, richiamare solo il numero e la data del “rapportino”, evitando di indicare in dettaglio quanto già descritto nello stesso? Può inviare la fattura elettronica con allegati i “rapportini”?
Risposta
In tale caso, si ritiene possibile indicare il riferimento ai “rapportini” direttamente nel campo descrizione dell’operazione, sempre che gli stessi vengano allegati alla fattura elettronica. Infatti, gli allegati diventano parte integrante della stessa.
15 ) – Fattura elettronica per la tentata vendita
Domanda
Un commerciante al minuto di caffè utilizza il metodo della tentata vendita, emettendo la fattura al momento della consegna del caffè. Come farà con la fattura elettronica? Deve avere un tablet e una stampante portatile?
Risposta
Nel caso in esame, il commerciante al minuto, dal 1° gennaio 2019, consegnerà copia cartacea della fattura, che sarà poi trasmessa in formato elettronico. Ancorché ad oggi non vi sia stata una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che la copia cartacea consegnata ai privati possa essere anche la versione cartacea della fattura compilata a mano, sempre che tale fattura cartacea contenga i medesimi dati (per i dati da riportare in fattura si veda l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) riportati nella fattura elettronica che sarà trasmessa al SDI. In base a quanto sopra, non dovrà necessariamente “staccare” fattura elettronicanel momento esatto di consegna dei beni, ma successivamente, tenendo presente che, dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa/trasmessa nei 10 giorni successivi all'effettuazione dell’operazione.
16 ) – La fattura elettronica emessa nei confronti del privato
Domanda
Come riceverà la fattura elettronica il privato non in possesso di PEC o codice destinatario?
Risposta
Si ricorda che per l’invio delle fatture elettroniche nei confronti di cessionari/committenti non soggetti passivi IVA (consumatori finali per i quali deve essere compilato il solo campo «CodiceFiscale») va indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri «0000000». Il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse dal SDI.
Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura (a meno di rinuncia da parte del consumatore finale), comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SDI in apposita area riservata web dell’Agenzia delle entrate.
Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica.
17 ) – Fatture elettroniche nei confronti dei soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia
Domanda
Nel Video forum del 15 novembre 2018 l’Agenzia delle entrate ha affermato che i soggetti passivi IVA stabiliti e residenti in Italia che fatturano a soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia (mediante identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica, andando quindi contro a quanto era stato previsto dalla circolare 2 luglio 2018, n. 13/E. E’ corretto?
Risposta
L’Agenzia delle entrate il 15 novembre 2018 ha proprio affermato quanto esposto. Ciò premesso, si evidenzia, da ultimo, che l’Agenzia delle entrate con le proprie FAQ (pubblicate sul sito web dell’Agenzia stessa) ha cambiato nuovamente idea; infatti, si legge che:
“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.”.
Da ciò discende che i soggetti stabiliti/residenti in Italia potranno emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia oppure procedere con la fatturazione analogica.
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