Fattura nei rapporti “B2C”
Domanda
Per la fatturazione ai privati, la copia cartacea richiesta dal soggetto deve essere una stampa di quella inviata al sistema di interscambio o anche la classica versione cartacea, compilata a mano, contenente gli stessi dati?
Risposta
Ancorché ad oggi non vi sia stata una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che la copia cartacea consegnata ai privati possa essere anche la versione cartacea della fattura compilata a mano, sempre che tale fattura cartacea contenga i medesimi dati (per i dati da riportare in fattura si veda l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) riportati nella fattura elettronica trasmessa al SDI.
Obbligo di conservazione sostitutiva per minimi/forfetari
Domanda
I soggetti forfetari, non essendo soggetti alla fattura elettronica, devono comunque assolvere
all’obbligo della conservazione delle fatture passive?
Risposta
L’Agenzia delle entrate, in sede di Videoforum del 12 novembre 2018, ha ribadito che rimangono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico i minimi e i forfetari, ancorché sembrasse che gli stessi fossero comunque tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Al riguardo si evidenzia che, sempre l’Agenzia delle entrate, in sede di Videoforum del 15 novembre 2018, ha precisato che tali soggetti non sono tenuti a conservare in modalità elettronica le fatture ricevute.
Si fa presente, inoltre, che tali soggetti possono reperire copia dei documenti in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate e hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo PEC ovvero un codice destinatario a cui il SDI potrà recapitare le fatture elettroniche.
Codice destinatario
Domanda
Utilizziamo una piattaforma per la gestione delle fatture elettroniche. Questa prevede l’inserimento
nell’anagrafica del cliente della relativa PEC o del codice destinatario. Come ci si deve comportare se non si è in possesso del codice destinatario?
Risposta
La normativa prevede l’inserimento obbligatorio del codice destinatario e, qualora non se ne sia in
possesso, l’inserimento di sette “0” per i soggetti passivi italiani e sette “X” per i soggetti non residenti.
Se ci si trova ad emettere una fattura elettronica ad un soggetto passivo italiano che non ha
comunicato né la PEC né il codice destinatario, si emetterà la fattura inserendo nel campo dedicato i sette “0”. Il cliente la riceverà al suo indirizzo di registrazione in “Fatture e Corrispettivi” oppure nella sua area riservata Agenzia delle entrate.
Ricorda: Con il Provv. 30 aprile 2018 sono state approvate anche le specifiche tecniche per la
comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’art. 1, comma 909,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) (cd. esterometro).
Per le sole fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con “XXXXXXX”, facendo, quindi, venire meno l’obbligo di comunicazione del nuovo esterometro.
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