1) Domanda
Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione ("spesometro")?
1) Risposta
L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
2) Domanda
Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.
2) Risposta
Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo, ai soli fini statistici, ai
soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o
superiori a 200.000 euro;
- l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo, ai soli fini statistici, ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.
( fonte : agenziaentrate.gov.it )
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