I soggetti che hanno intenzione di applicare il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2019, possedendo i requisiti richiesti dalla legge, devono valutare bene le conseguenze e gli adempimenti che sorgono a seguito di detto passaggio.
Infatti, non bisogna dimenticare che si transita da un regime dove si determina il reddito in modo analitico e si è assoggettati a tutte le regole IVA (registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione) a un regime dove il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura sopra indicata.
Non rilevano, dunque, le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, ma esse sono rappresentate in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all'attività effettivamente esercitata.
Inoltre, nel regime forfetario vigono delle semplificazioni in materia di IVA e, quindi:
- non si applica l’imposta sulle fatture emesse,
- ma non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti.
Proprio su quest’ultima imposta sembra opportuno focalizzare l’attenzione nel momento in cui si effettua il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.
Per effetto di quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la richiamata circolare n. 10/E del 2016, l’applicazione del regime in parola comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.
Infatti, nel caso di ingresso nel regime, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
È scritto nel documento di prassi: “Come già evidenziato con le circolari n. 73/E del 2007 e n. 17/E del 2012 (per coloro che applicavano il regime dei minimi o di vantaggio), ai fini della rettifica occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E)”.
La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione.
La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
I beni interessati dalla rettifica
Tra i beni oggetto di rettifica IVA, rientrano le rimanenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2018 ed i beni strumentali.
Rimanenze di magazzino
In questo caso va rettificata tutta l’IVA a credito detratta al momento dell’acquisto del bene.
Pertanto, qualora al 31 dicembre 2018 la merce in magazzino rechi un valore di euro 30.000, acquistata con aliquota ordinaria al 22 per cento, pari a euro 6.600, il contribuente dovrà versare quest’ultimo importo in sede di dichiarazione annuale IVA 2019 per il periodo d’imposta 2018.
La ragione di questo versamento risiede nel fatto che l’IVA è stata precedentemente detratta nel momento dell’acquisto del bene e, inoltre, come già precisato, nel regime forfetario l’imposta non rileva.
Beni strumentali
Relativamente ai beni strumentali, la rettifica IVA, con riguardo ai beni mobili, deve essere effettuata tenendo conto dei quinti dell’imposta e degli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale.
Così, qualora nel 2018 sia stato acquistato un macchinario sul quale è stata applicata l’IVA al 22 per cento, pari a euro 2.200, transitando nel 2019 nel regime forfetario, il contribuente dovrà versare un importo pari a 4/5 di euro 2.200, vale a dire euro 1.760.
Stessa operazione deve essere eseguita con riguardo ai beni immobili strumentali, con la differenza che la rettifica IVA va fatta in decimi, considerando quanti anni mancano al decennio di tutela fiscale.
Ne deriva che, in caso di immobile strumentale acquistato nel 2017 con IVA applicata al 22 per cento, pari a euro 22.000, il passaggio nel 2019 nel regime forfetario comporta il versamento di un importo pari a 8/10 di euro 22.000, ossia euro 17.600.
Da ultimo, si ricorda che la rettifica IVA va effettuata nella prima dichiarazione presentata dopo l’ingresso nel regime forfetario e, quindi, nel nostro caso, i contribuenti che decidono di transitare nel 2019 in detto regime devono procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione IVA 2019 per l’anno d’imposta 2018.
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