In sede di Video forum del 12 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge, nonché delle autofatture. È stato precisato che rimangono fuori dal ciclo “elettronico” sia le autofatture con controparti extra-UE, sia il reverse charge con soggetti comunitari. Invece, le modalità elettroniche andranno rispettate con riferimento al reverse charge interno, nonché alle autofatture interne.
In una delle riposte fornite in sede di Video forum del 12 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, con la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, è stato chiarito che il reverse charge interno (per le diverse casistiche si veda infra) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, nonché circolare 19 ottobre del 2005, n. 45/E), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente; sul punto si evidenzia comunque che, impropriamente, l’Agenzia delle entrate ricomprende gli acquisti da soggetti extra UE nel reverse charge, quando, invece, tali operazioni sono soggette ad autofattura), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” spesometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Da quanto scritto discende che le modalità di gestione del reverse charge interno non sono applicabili con riferimento ai rapporti con l’estero, così come non si dovranno gestire in formato elettronico le autofatture con controparti extra-UE. Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiranno nel “nuovo” spesometro.
Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E del 2018
Di seguito si descrivono i principali casi di reverse charge cd. interno, in quanto l’operazione avviene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani (cfr. artt. 17, commi quinto e sesto, e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972):
- cessioni di oro da investimento, poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, imponibili IVA per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta;
- prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, abitativi o strumentali, di cui all’art. 10, primo comma , n. 8-bis e n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il cedente, nel relativo atto di cessione, abbia esercitato l’opzione per l’assoggettamento ad IVA;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
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