- Criticità nel processo di digitalizzazione
1 - connessione internet: il territorio nazionale è coperto solo per il 4% da una banda larga che raggiunge i 100 Mb con difficoltà dunque di connessione internet;
2 - bassa informatizzazione: a tal proposito la richiesta è quella di concedere quanto meno un credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti;
3 - previsione delle sanzioni: in tal senso si chiede una moratoria di almeno un anno per tutti gli errori formali, salvo i casi di atti compiuti in malafede;
4 - ruolo dell’intermediario e relative responsabilità: non sembra necessario, a tale proposito, il registro delle deleghe in quanto non è garanzia di adeguata tutela della privacy; i professionisti hanno già, di fatto, l’obbligo del segreto professionale;
5 - privacy: argomento molto importante in quanto la fattura elettronica non contiene unicamente i dati fiscali aziendali, ma anche dati sostanziali dell’attività che potrebbero essere oggetto di spionaggio industriale. E’ pertanto necessario un adeguato sistema di controllo.
- I servizi dell’Agenzia delle Entrate
L’intervento del Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate ha focalizzato l’attenzione su quelli che sono i servizi messi a disposizione dall’Agenzia e precisamente:
1- il QR Code, che contiene il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI; questo “codice bidimensionale” potrà essere letto agevolmente dagli operatori per poter compilare automaticamente i dati fiscali e non incorrere in errori;
2 - la procedura web, che consente di predisporre una fattura elettronica nel formato xml obbligatorio, ma anche di poterla visualizzare in un formato leggibile (pdf). Una volta predisposto, il file (xml) della fattura può essere ricontrollato, modificato, salvato sul proprio PC e, infine, trasmesso al Sistema di Interscambio;
3 - la procedura stand alone, che consente solo di predisporre la fattura perché permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio PC, l’operatore potrà collegarsi alla rete, aprire il portale “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare la funzione di sola “Trasmissione”;
4 - l’App “Fatturae”, che consente sia di predisporre che di trasmettere al SdI la fattura elettronica;
5 - la conservazione a norma gratuita delle fatture.
Sarà preliminarmente necessario preregistrare l’indirizzo telematico dove ricevere le fatture passive; nel caso questo non sia fornito l’operatore potrà indicare un codice che consentirà comunque di ricevere il file xml.
Le criticità rilevate sino ad oggi e che sono state eliminate riguardano:
1 - l’eliminazione dell’apposizione della firma digitale;
2 - la possibilità di spedire la fattura elettronica entro 10 giorni dalla data di emissione purché nel termine previsto per la liquidazione IVA. E’ comunque possibile inviarla in termine più lungo pagando le sanzioni.
In merito alle deleghe, il Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il registro non ha in effetti valenza ai fini della privacy quanto ai fini di una eventuale fase di controllo delle deleghe. Servirà in pratica all’Agenzia delle Entrate per verificare la coerenza tra le deleghe inserite sul sito dell’Agenzia stessa e quelle registrate.
La raccomandazione è comunque quella di usufruire degli strumenti messi a disposizione in quanto possono essere utilizzati anche da chi è meno avvezzo all’utilizzo di mezzi elettronici.
Anche se l’avvio sarà graduale si ricorda che non è detraibile l’IVA non riportata su fattura elettronica.
- Criticità applicative della fatturazione elettronica
La situazione non è fluida come sembra e prevede uno scenario complesso e fin troppo articolato.
È stato abbandonato sul nascere l’indirizzo dei “tutti dentro”, ma questo comporterà diverse sfaccettature, in particolare:
1 - i minimi e forfetari sono comunque obbligati ad emettere fatture elettroniche verso la P.A.;
2 - il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica comunque verso i minimi e i forfetari che sono tenuti alla conservazione;
3 - l’obbligo non è stato esteso alle operazioni con soggetti non residenti anche se, in tale caso, l’uso della fattura elettronica non è comunque vietato;
4 - è necessaria la consegna di una copia su supporto cartaceo ai non residenti;
5 - permane l’obbligo di comunicazione per le operazioni transfrontaliere.
Tra le criticità rilevate:
1 - le note di variazione che devono essere inserite nel circuito;
2 - gli eventuali scarti. In tal senso si evidenzia che il sistema SdI funzionerà da postino, un postino un po’ particolare in quanto apre le buste e legge, verificando eventuali errori che portano allo scarto della fattura. Una fattura scartata corrisponde ad una fattura non emessa;
3 - la conservazione delle fatture per 15 anni è si fatta gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate, ma la stessa non risponderà di eventuali problemi nella gestione della protezione dei dati;
4 - la detrazione IVA, quando si arriverà alle liquidazioni periodiche IVA e alla dichiarazione IVA precompilate, potrebbe non essere corretta, quindi sarà sempre necessario l’intervento del professionista per una corretta applicazione della normativa fiscale;
5 - la limitazione a due anni per la durata delle deleghe (per il cassetto fiscale la validità della delega è di quattro anni) è una discriminate che mira a complicare il quadro.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili della fattura elettronica, è stato evidenziato come aziende e commercialisti dovranno ripensare, in chiave digitale, i cicli attivi e passivi e che comunque il fulcro del cambiamento non sta nel digitale in sé, bensì nell’elaborabile.
Con l’avvento della fattura elettronica la modalità di contabilizzazione sarà così articolata:
1 - ricezione di tutte le fatture, salvo casi particolari, sul proprio indirizzo telematico;
2 - analisi, interpretazione e verifica supportata da strumenti informatici;
3 - registrazione contabile semiautomatica e massiva delle fatture.
Viene ribadita la necessità dell’intervento dell’uomo ai fini di un’esatta detraibilità dell’IVA e imputazione dei costi.
Un’attenzione particolare viene posta su quello che sarà l’impatto sui sindaci/revisori, a cui, dal 1° gennaio 2019, con il cambiamento radicale delle procedure proprie dei cicli attivo e passivo, spetterà la verifica e l’intervento (se del caso), sull’adeguatezza delle nuove procedure, l’individuazione e valutazione dei nuovi rischi inerenti e il test dei relativi controlli.
implementazione, entro la fine dell’anno, del programma messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nell’ottica della semplificazione (al fine di minimizzare la possibilità di errori, saranno, inoltre, introdotti dei wizard che aiuteranno nella compilazione).
Infine, il Responsabile ufficio applicativi – fattura elettronica dell’agenzia delle Entrate, ha focalizzato l’attenzione sul QR code visto come complemento della tessera sanitaria per le persone fisiche. In esso sono infatti contenuti i dati anagrafici dell’operatore IVA, incluso l’indirizzo a cui inviare le fatture. Il QR code è messo a disposizione dell’interessato anche nel cassetto fiscale. La fattura elettronica è, in conclusione, emessa attraverso un software che ne consente la predisposizione in maniera uniforme con il vantaggio di ridurre al minimo gli errori.
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