A modificare l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 è stato il Decreto Fiscale n. 119/2018. Per superare – almeno in parte – i rilievi mossi dal Garante Privacy, medici e farmacie che già inviano i dati al sistema TS non dovranno fare fattura elettronica.
Confermato anche l’esonero dal ciclo attivo della fattura elettronica per i titolari di partita IVA in regime dei minimi e per i forfettari, così come per le ASD fino a 65.000 euro di fatturato annuo.
Facciamo di seguito il punto su chi non deve fare fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, con alcuni chiarimenti sull’esenzione che riguarda esclusivamente il ciclo attivo.
Fattura elettronica, tutti i soggetti esclusi dall’obbligo
Tra i primi soggetti esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica rientrano i titolari di partita IVA in regime dei minimi (regime di vantaggio) e in regime forfettario.
Si tratta, in sostanza, di imprese e lavoratori autonomi che dal 1° gennaio 2019 non supereranno il limite di 65.000 euro di fatturato annuo, per effetto delle novità che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, e che sono esonerati dagli adempimenti IVA.
Sono esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica anche i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
L’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto il ciclo attivo. In sintesi, anche minimi e forfettari e gli altri soggetti esclusi subiranno gli effetti dell’avvio dell’e-fattura, essendo in ogni caso assoggettati all’obbligo di ricezione delle stesse in formato elettronico.
In merito si segnala come l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ sulla fatturazione elettronica, si sia espressa proprio in merito agli obblighi previsti sia per minimi e forfettari che per gli operatori economici che dovranno emettere fattura elettronica nei loro confronti.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari sono considerati al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della fattura elettronica: i documenti d’acquisto saranno recapitati dal SdI all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate. In ogni caso è tuttavia possibile comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.
A cambiare saranno le regole per la conservazione delle fatture d’acquisto ricevute, che nel primo caso sarà analogica mentre nel secondo caso dovrà avvenire in modalità elettronica (o aderendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite provider esterni a pagamento).
Esonero fattura elettronica, medici e farmacie solo per il 2019
Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche rientrano anche medici e farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
La novità è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 e riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato.
Rientrato nella categoria degli esonerati dalla fatturazione elettronica i seguenti soggetti:
- farmacie,
- aziende sanitarie locali,
- aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
- medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli:
1 - psicologi;
2 - infermieri;
3 - ostetriche ed ostetrici;
4 - medici veterinari;
5 - tecnici sanitari di radiologia medica.
Non bisognerà fate fattura elettronica soltanto per i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.