Premessa
L’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica avrebbe dovuto riguardare tutti i contribuenti, a fare data dal 1° gennaio 2019, con la sola esclusione delle “imprese minori”, ovvero quei soggetti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio (ex minimi, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e forfetari (ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Per quanto riguarda le prestazioni mediche e similari, rientranti nell'obbligo di trasmissione delle informazioni al Sistema tessera sanitaria, molti erano gli interrogativi in ordine alla permanenza in essere della comunicazione, alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica. Dubbi sui quali abbiamo avuto occasione di pronunciarci in precedenza (cfr. S. Pennacini, “Fattura elettronica, il Sistema Tessera Sanitaria non esclude l’obbligo”, commento 17 ottobre 2018), ipotizzando che – comunque – la trasmissione al Sistema TS sarebbe rimasta in vigore, posto che con essa vengono fornite informazioni (quali la codifica che identifica il tipo di prestazione effettuata) che non potevano essere rilevate in automatico dalle fatture, seppure formate in XML e trasmesse al Sistema di Interscambio.
Ora la questione, forse anche alla luce dei richiami effettuati all’Agenzia delle entrate da parte del Garante della privacy, pare avere trovato soluzione, con una modalità del tutto imprevista: alla luce dell’emendamento approvato in Commissione Finanze al Senato, medici e affini saranno esonerati dalla e-fattura, con esclusivo riferimento a tutte quelle operazioni che saranno oggetto di trasmissione al Sistema TS.
In due parole, la e-fattura non supera il Sistema TS. Anzi, semmai, vale il contrario.
Il testo dell’emendamento approvato
Per effettuare una disamina di quanto saranno tenuti a considerare i medici e tutti gli altri soggetti obbligati alla comunicazione al Sistema TS, è bene partire dal tenore letterale dell’emendamento al disegno di legge n. 886, di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che, ripetiamo, è stato approvato in Commissione Finanze del Senato e che, pertanto, con ogni probabilità farà parte del testo definitivo della norma.
Proposta di modifica n. 10.0.100 al D.D.L. n. 886 (conversione D.L. n. 119/2018)
Emendamento 10.0.100
«Art. 10-bis. (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
1. Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».
Criticità
Da una preliminare analisi dell’emendamento approvato risultano da subito evidenti alcuni aspetti critici o, quanto meno, curiosi.
Innanzi tutto, vogliamo porre l’accento sulla limitazione temporale della disposizione: l’esonero di cui si sta parlando varrà (salvo ulteriori successivi interventi) solo per il periodo d’imposta 2019.
Tutto questo fa pensare che il provvedimento sia stato preso a seguito dei rilievi mossi dal Garante per la privacy, che ha denunciato come l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica comporti il fatto che l’Agenzia delle entrate effettui tramite lo strumento e-fattura, così come attualmente strutturato, “un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”, con i conseguenti, gravi, rischi.
Si può quindi immaginare che l’esonero sia circoscritto temporalmente, poiché si mette in conto il fatto che, nel corso del 2019, verranno posti in essere interventi di carattere tecnico tali da potere superare l’“ostacolo privacy”.
Di conseguenza, specularmente, possiamo affermare che viene implicitamente dato atto che la trasmissione dei dati sanitari sotto forma di fattura elettronica costituisce effettivamente un comportamento potenzialmente lesivo della riservatezza, aspetto questo da cui possono discendere ulteriori considerazioni che andremo ad analizzare nel seguito.
Il flusso spesa medica – Sistema TS – Dichiarazione precompilata fino al 2018
Scendiamo nel concreto, immaginando il flusso logico ed operativo da porre in essere nel futuro prossimo, partendo dall’esempio più banale: la fattispecie di un privato cittadino che si reca da un medico – nel 2019 – per una visita specialistica. Per meglio cogliere le novità, facciamo un passo indietro, richiamando innanzi tutto come funziona il meccanismo oggi, ante fattura elettronica.
La fattispecie è quella del paziente che si reca dal medico e questi rilascia fattura cartacea. Questa fattura dovrà poi essere trasmessa a cura del medico stesso al Sistema tessera sanitaria, tramite la prevista comunicazione.
Una comunicazione che prevede che a dovere essere trasmessi siano esclusivamente i dati salienti della fattura:
- la tipologia di prestazione (specialistica, generica, ecc.);
- l’importo;
- il codice fiscale cui risulta intestata la fattura.
I dati così comunicati vengono elaborati dall’Agenzia delle entrate e proposti quindi nella dichiarazione precompilata del contribuente.
E’ tuttavia possibile un diverso scenario. Laddove il contribuente non intenda fare sì che l’Agenzia delle entrate elabori le proprie spese sanitarie per l’inserimento in dichiarazione precompilata, è possibile – ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015 – Ministero economia e finanze (Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata) – esercitare opposizione in tre diversi modi, i primi due dei quali vengono esercitati all’atto del rilascio del giustificativo di spesa, mentre il terzo consente al contribuente di intervenire in seconda battuta, sui dati già in possesso del Sistema tessera sanitaria, negando il consenso al trattamento degli stessi ai fini della precompilata.
Le facoltà concesse dall’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015 possono essere sinteticamente riassunte come segue:
1_ laddove si tratti di spese documentate da scontrino, quali, ad esempio, l’acquisto di farmaci, è sufficiente non fare inserire il codice fiscale all’atto dell’emissione dello stesso;
2- laddove si tratti di spesa certificata da fattura emessa, occorre richiedere oralmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria, e si concretizza nell’apposizione in fattura della locuzione “Il paziente si oppone alla trasmissione TS ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015”;
3_ ad avvenuta trasmissione al Sistema TS, al contribuente è altresì consentito di accedere al sistema stesso, tramite codici di accesso Fisconline o PIN 730, intervenendo in gestione di ciascuna spesa presente, con facoltà di opposizione all’indicazione del dato in precompilata.
Il meccanismo, a partire dal 2018, è stato ulteriormente affinato, consentendo due diverse modalità di opposizione:
- dal 9 febbraio all’8 marzo 2019, mediante accesso all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Sarà possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali ci si intende opporre all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- fino all’8 febbraio 2019, comunicando direttamente all’Agenzia delle entrate le tipologie di spesa da escludere, i propri dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, oppure compilando l’apposito modello predisposto.
Schematizzando:
Il flusso spesa medica – Fattura – Sistema TS – Dichiarazione precompilata dal 2019
A partire dal 2019, il tutto sarà ulteriormente complicato, poiché entrerà anche in gioco la discriminante “fattura elettronica sì/no”.
All’atto dell’emissione di una fattura, un medico (e similari) dovrà innanzi tutto avere chiaro se l’oggetto della fattura è una prestazione potenzialmente oggetto di trasmissione al Sistema TS. Infatti, in tutti gli altri casi, la fattura dovrà essere obbligatoriamente formata in elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio.
Si pensi ad una fattura emessa per cessione di bene strumentale: posto che tale tipo di operazione nulla ha a che fare con il Sistema TS, la fattura obbligatoriamente dovrà essere formata in XML ed inviata al SDI.
Se, invece, trattasi di spesa medica, occorrerà confrontarsi con le scelte espresse dal paziente. Infatti, laddove il paziente non esprima opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS, allora la fattura dovrà essere di tipo analogico (ovvero “su carta”). Nessuna trasmissione sarà dovuta al Sistema di Interscambio, bensì i dati dovranno essere inseriti nella comunicazione annuale a Tessera Sanitaria.
Se, invece, il paziente esprime opposizione al Sistema TS, per quanto si legge nell’emendamento approvato, allora viene meno l’esonero da e-fattura. Occorrerà dunque predisporre la fattura in formato elettronico e procedere alla trasmissione al Sistema di Interscambio, nonché, visto che ci si riferisce a pazienti privati (soggetti consumer) consegnare una copia analogica della fattura elettronica al cliente.
Per quanto riguarda, poi, i dati per i quali non si è espressa opposizione (e dunque documentati da fattura analogica, e non elettronica), trasmessi al Sistema TS, resta da comprendere se resta ferma la possibilità di esprimere opposizione al trattamento da parte dell’Agenzia. A parere di chi scrive, seppure tale scelta influenzi la “formazione” della fattura, la facoltà dovrebbe permanere comunque, visto che il dato è in ogni caso pervenuto al Sistema TS.
Schematizzando:
Le incongruenze
Nel sistema così “disegnato” è impossibile non notare alcune incongruenze ed alcuni aspetti che dovranno necessariamente essere chiariti.
Un primo problema che si pone è se per “esonero” si intenda facoltà di non emettere fattura elettronica, laddove si tratti di prestazione che sarà trasmessa al Sistema TS, oppure di obbligo. La discriminante è ovviamente quella della ratio che ha portato alla formulazione dell’emendamento. Se la motivazione sottesa risiede nella volontà di non duplicare adempimenti, allora è chiaro che un’eventuale emissione in formato elettronico di tipo volontario, unita alla trasmissione del dato al Sistema TS, non potrà creare problemi.
Laddove, invece, il problema risieda nella tutela della privacy (a quanto pare non garantita dall’attuale sistema di fatturazione elettronica), ecco che un’eventuale emissione su base volontaria di e-fattura in luogo di fattura cartacea potrebbe avere risvolti gravi, mettendo potenzialmente a rischio dati personali delicatissimi.
Vi è da dire, tuttavia, che, se il punto dolente fosse effettivamente la privacy, allora qualcosa non funzionerebbe comunque. Stante all’emendamento, infatti, si addiverrebbe al risultato paradossale che vede un paziente che si oppone alla trasmissione delle informazioni (minimali) previste dal Sistema TS quale destinatario obbligato di una fattura formata in elettronico, e pertanto trasmessa nella sua interezza al SDI, con successivo recapito nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.
E’ evidente che, se la finalità è quella di tutelare i dati, allora sul punto qualcosa non funziona. Diverso sarebbe se l’emendamento avesse previsto l’esonero dalla e-fattura di tutte le prestazioni potenzialmente destinate ad essere trasmesse a TS, ma il tenore letterale non lascia spazio a dubbi: l’esonero opera “con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria"
Il paradosso della fattura dimenticata in fase di trasmissione TS
Volendosi spingere ancora oltre nell’immaginare i futuri scenari, è possibile che si verifichi un’ulteriore situazione paradossale.
Immaginiamo il nostro paziente che si reca dal medico, onora la prestazione e non esprime opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS. Per quanto sopra, la fattura viene emessa in formato cartaceo, e dovrebbe essere in un secondo momento trasmessa a TS, con la conseguenza che il contribuente trova la spesa medica esposta nella propria dichiarazione precompilata.
Immaginiamo ora che quel medico dimentichi di trasmettere il dato al Sistema TS. Sino all’avvento della fatturazione elettronica – e problemi conseguenti – la situazione sarebbe stata semplice da gestire per quanto riguarda la posizione del paziente. Infatti, il contribuente, non trovando l’informazione nella precompilata, ma in possesso di regolare fattura, sarebbe andato a modificare i dati proposti dal sistema, inserendo la spesa sostenuta (perdendo però così i benefici legati all’accettazione della precompilata “tal quale come proposta”).
Dal 2019, la questione si fa ben più complessa: infatti, laddove la dovuta trasmissione al sistema TS non venisse effettuata, quella fattura, originariamente formata in cartaceo, non sarebbe da considerare una fattura valida ai fini fiscali. In assenza di trasmissione, infatti, verrebbe meno la condizione di esonero dalla fatturazione elettronica.
Di fatto, il contribuente si troverebbe nella scomoda situazione di non rinvenire il dato in precompilata – in quanto non pervenuto al Sistema TS – e di non trovarsi nemmeno in possesso di una fattura validamente formata. La fattura elettronica, infatti, non è mai stata emessa, e pertanto non si trova nemmeno nell’area riservata del sito dell’Agenzia del contribuente.
In due parole, il documento in mano al paziente non avrebbe alcun valore fiscalmente rilevante, e tutto questo senza alcuna colpa da parte del medesimo. Certo che sarebbe ingiusto non consentire l’inserimento nella dichiarazione dei redditi di tale spesa, ma è altrettanto evidente che, in caso di controllo, non si avrebbe un documento fiscalmente valido da esporre ai verificatori.
Specularmente, a quale tipo di sanzione dovrebbe essere sottoposto il medico “distratto”? A quella prevista per irregolare trasmissione dati al Sistema TS o addirittura alla fattispecie di irregolare/omessa fatturazione?
Aspetto passivo
Per concludere, è importante ribadire che nulla cambia sul fronte passivo. I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS, anche nell’ipotesi in cui effettuino la totalità del fatturato attivo in regime di esonero dalla fatturazione elettronica, ai sensi dell’emendamento menzionato, saranno comunque tenuti a ricevere le fatture in formato elettronico, con tutte le conseguenze del caso, ivi compresi gli obblighi di conservazione sostitutiva dei documenti passivi ricevuti in elettronico.
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