Premessa
A partire dal prossimo 1° gennaio 2019 entrerà in vigore dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica nei rapporti B2B e avrà considerevoli riflessi anche sui comportamenti dei contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 ovvero dei minimi di cui alle leggi: 24 dicembre 2007, n. 244 e D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Le conseguenze da tali novità non sono sempre semplici anche considerando le ridotte dimensioni di tali contribuenti; inoltre l’esonero dall’emissione della fattura elettronica, previsto dalla norma, può comportare delle criticità in capo ai cessionari/committenti di costoro. Le novità possono essere analizzate dal punto di vista del ciclo attivo (fatture emesse) e da quello passivo (fatture ricevute).
Ciclo attivo (fatture emesse)
Con riferimento al ciclo attivo si deve preliminarmente distinguere fra due tipologie di casistiche:
- fattura elettronica nei rapporti B2B;
- fattura elettronica verso la P.A. (pubblica amministrazione).
Fattura elettronica nei rapporti B2B
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, dispone un esonero dall'obbligo dell’emissione della fattura elettronica per i contribuenti che adottano i regimi forfettario/minimi, quindi le fatture potranno essere emesse con modalità tradizionali (es: word, excel, ecc.), con invio delle stesse via mail, PEC, posta ordinaria ovvero consegna manuale.
Tale possibilità può costituire indubbiamente una norma di favore per forfettari/minimi ma non è detto che sempre sia cosi! Infatti, l’analisi deve essere fatta ”caso per caso” e per i contribuenti con buone/discrete conoscenze tecnologiche l’emissione della fattura elettronica, superato l’impatto iniziale, potrà apparire non eccessivamente onerosa e nella sua emissione impiegare meno tempo rispetto a quanto si verifica oggi con modalità cartacee, word, excel, ecc.
A prescindere da tali considerazioni, l’emissione di una fattura in formato cartaceo da parte di minimi/forfettari potrebbe comportare delle difficoltà organizzative in capo ai loro committenti/cessionari, i quali per omogeneità di comportamento e semplificazione del loro “data entry” in contabilità, potrebbero richiedere/imporre l’emissione della fattura in formato elettronico (tale richiesta potrà arrivare in modo particolare da soggetti di grandi dimensioni).
In tal caso, posto che le operazioni compiute da forfettari/minimi non sono soggette ad IVA sulle fatture elettroniche, il campo “codice natura” dovrà essere valorizzato con: N2.
Fattura elettronica verso la P.A.
Diversamente da quanto sopra argomentato, nei rapporti con la P.A., per forfettari/minimi sussiste l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.
In tale ipotesi, forfettari/minimi dovranno rispettare tutte le regole previste per la fatturazione elettronica ed indicare sulla fattura il codice I.P.A. della pubblica amministrazione destinataria della fattura elettronica. Detto codice, di 6 caratteri, è l’unico indirizzo telematico a cui recapitare alle Pubbliche Amministrazioni la fattura elettronica.
TABELLA SINTETICA
Fattura elettronica ed imposta di bollo
Qualora l’importo della fattura emessa da parte di un forfettario/minimo superi l’importo di 77,47 euro, la fattura deve essere assoggettata ad imposta di bollo di 2 euro. Nel caso di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo, se dovuta, deve essere assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
Ne consegue che l’imposta di bollo deve essere versata:
- in unica soluzione;
- entro 120 gg giorni dalla chiusura del periodo d’imposta;
- tramite il modello F24;
- utilizzando il codice tributo 2501.
Inoltre, sulla fattura, deve essere indicato “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM. 17 giugno 2014” e va compilato il campo “dati bollo” nella sezione dati generali della fattura elettronica.
Ciclo passivo
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, nel punto 3.4, prevede che il cedente/prestatore qualora emetta una fattura nei confronti di un contribuente forfettario/minimo deve comportarsi come segue:
- inserire il codice convenzionale “0000000” nel campo “codice destinatario” del file formato XML della fattura elettronica;
- lo SDI (sistema di interscambio) recapiterà la fattura elettronica sul cassetto fiscale del contribuente forfettario/minimo;
- lo SDI rende disponibile al cedente/prestatore, un duplicato informatico;
- il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al forfettario/minimo che l’originale della fattura è a sua disposizione nel suo cassetto fiscale. Tale comunicazione deve avvenire per vie diverse dallo SDI e può avvenire mediante consegna di copia informatica o analogica della fattura elettronica (es: copia della fattura in formato PDF).
Da quanto sopra esposto ne consegue che i contribuenti forfettari/minimi, a questi fini, sono assimilati ai consumatori finali.
Registrazione del codice destinatario
Per evitare l’onere di “recuperare” la fattura elettronica sul proprio cassetto fiscale, il contribuente minimo/forfettario ha la possibilità di accedere sul sito WEB dell’Agenzia delle Entrate (fatture e corrispettivi) dove è possibile accedere alla funzione “Registrazione delle modalità prescelta per la ricezione del file fatture” ed indicare l’indirizzo ove devono pervenire le fatture elettroniche. Grazie a tale modalità lo SDI, fra tutte, considera come prioritaria la modalità indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi nel caso in cui venga registrato il “codice destinatario” lo SDI recapiterà la fattura elettronica su tale indirizzo (questo a prescindere dall’indirizzo indicato dal cedente/prestatore nel file XML).
Qualora anche il cedente/prestatore sia un contribuente forfettario/minimo la fattura potrà essere emessa e quindi ricevuta e conservata con modalità cartacee.
Obbligo di conservazione elettronica: sì/no?
La stampa specializzata in questi giorni ha dedicato molto spazio all'obbligo di conservazione elettronica da parte dei contribuenti minimi/forfettari. I dubbi erano sorti come conseguenza del fatto che l’Amministrazione finanziaria in due diversi forum (ed a distanza di pochissimi giorni) aveva fornito due risposte fra di loro contrastanti.
Di recente sul sito delle Agenzia delle Entrate sono state pubblicate delle FAQ nelle quali sono state fornite molte risposte, in una di queste è stato precisato il comportamento da adottare da parte dei contribuenti minimi/forfettari.
Nella citata risposta è stato affermato che costoro potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse nei loro confronti comunicando ai propri fornitori l’indirizzo PEC ovvero il codice destinatario sul quale ricevere le fatture elettroniche.
La risposta dell’Agenzia si conclude affermando che i forfettari/minimi non hanno l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute, qualora non comunichino al cedente/prestatore l’indirizzo PEC ovvero il codice destinatario dove ricevere le fatture elettroniche.
La conclusione a cui si arriva leggendo la risposta dell’Agenzia è quindi la seguente:
Dalla precisazione dell’Agenzia delle Entrate ne deriva che l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute è una conseguenza della scelta operata dal contribuente.
Osservazioni critiche
La soluzione proposta dall'Amministrazione non convince del tutto in quanto:
1_ il forfettario/minimo potrebbe non comportarsi in modo uguale con tutti i propri fornitori. Infatti, potrebbe comunicare, ad esempio, il proprio codice destinatario solo ad alcuni fornitori e non alla totalità degli stessi. In tal caso l’obbligo di conservazione elettronica sussisterebbe solo per una “parte” delle fatture elettroniche, quelle per le quali è stato comunicato il codice destinatario;
2_ il cedente potrebbe non indicare per errore tale dati nella fattura elettronica emessa (ed in questo caso non è chiaro quale sia il comportamento da adottare).
Sul punto sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
( fonte : mysolution.it )
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